Ripetitori telefonici sul tetto: come si attua?

Ripetitori telefonici sul tetto

Contenuto dell'articolo

Come decidere l’installazione dei ripetitori

Non c’è dubbio che il miglioramento della rete telefonica mobile sia in costante miglioramento e questo porta con se la necessità dei ari gestori di incrementare il numero di ripetitori ma gli spazi non sono infiniti, non a terra, quantomeno. Le città, tuttavia, costituiscono un insieme di palazzi anche di considerevole altezza la cui sommità, il tetto, costituisce uno spazio ideale per queste installazioni: le onde radio per avere la massima efficacia e irradiamento necessitano di essere emesse da punti alti e questo costituisce per le compagnie telefoniche un notevole interesse rispetto alla possibilità di posizionare i ripetitori sui tetti dei condomini.

Per questo motivo le medesime compagnie sono disposte a pagare anche canoni annui sostanziosi per ottenere questa possibilità ma esistono delle precise norme legali perché questo possa avvenire. Per prima cosa occorre che i regolamenti di condominio non siano ostativi all’installazione di ripetitori sul tetto del condominio e, nel caso in cui questo non sia, occorre che l’installazione sia approvata dall’assemblea con diversi requisiti in funzione del tipo di contratto che è proposto: nel caso in cui il contratto proposto dalla compagnia telefonica preveda una durata dell’installazione superiore a 9 anni, occorre che la stessa sia approvata all’unanimità dai condomini mentre per contratti di durata inferiore ai 9 anni è sufficiente che l’approvazione arrivi da almeno 333 millesimi della proprietà e dalla maggioranza dei condomini presenti all’assemblea approvativa.

Cosa comporta il ripetitore sul tetto

Il tetto è parte comune del condominio benché normalmente non utilizzata e con la pura funzione, la destinazione d’uso, di proteggere il fabbricato dagli eventi meteorici; nel caso in cui venga utilizzato per l’installazione, assume una funzione diversa da quella originariamente determinata, quindi tale installazione costituisce un cambio di destinazione d’uso. Per tale utilizzo, quindi, può essere necessaria l’unanimità dei condomini nell’approvazione, secondo le regole di cui abbiamo parlato. Il Canone annuo concordato con il contratto con la compagnia telefonica costituisce una forma di reddito per cui a ciascun condomino compete una parte di tale reddito in base ai millesimi di proprietà e questo deve essere dichiarato nella Dichiarazione dei redditi sotto la voce “redditi Diversi” ed essere, quindi, sottoposto a tassazione con l’assoggettazione alle aliquote Irpef.

Nel corso degli anni si è sviluppato un ampio dibattito rispetto all’emanazione delle onde elettromagnetiche, sulla loro presunta nocività. Parliamo di presunta in quanto, per quanto la scienza abbia determinato che le onde elettromagnetiche abbiano conseguenza sul funzionamento dell’organismo umano, in linea di principio, non esistono precise norme di limiti determinanti i limiti di tollerabilità e nemmeno prove incontrovertibili che dimostrino danni organici correlati a certi livelli di potenza di emissione delle onde elettromagnetiche. 

Per le modalità di diffusione delle onde elettromagnetiche, una posizione sottostante l’emettitore di onde elettromagnetiche potrebbe esporre le persone che si trovano in tale posizione ad una esposizione a potenze inferiori ad altre persone più in linea con l’emettitore anche se a maggiore distanza. I timori relativi alla nocività da parte dei condomini del palazzo sulla cima del quale viene installato il ripetitore, pur legittimi, sono meno giustificati rispetto ad altre persone che possono abitare soprattutto i piani alti di palazzi nelle vicinanze.

L’installazione di un ripetitore sul proprio tetto, dunque, potrebbe generare proteste e istanze da parte di abitanti di altri palazzi vicini e che potrebbero approdare nelle aule di Tribunale in cui determinazioni dell’Arpa possono avere un notevole peso sul giudizio del Giudice. Anche di questi aspetti si deve tenere conto nella decisione di autorizzare l’installazione di un ripetitore sul tetto, si rischia di dover affrontare spese legali ed eventuali risarcimenti che possono superare di gran lunga il vantaggio economico derivante dall’istallazione.